Dichiarazione IMU/TASI Enti non commerciali
Si ricorda che tutti gli enti non commerciali che possiedono immobili esenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs n. 504 del 1992 sono tenuti a presentare, per poter beneficiare dell’ esenzione stabilita dalla legge, la dichiarazione IMU TASI Enc.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica entro il 1 dicembre 2014, ed è riferita agli anni di imposta 2012 e 2013.
Il modello rappresenta il “numero zero, e ciò la prima dichiarazione da presentare ai fini IMU; nel caso in specie, infatti non sono tenute in considerazione le eventuali dichiarazioni ICI presentate negli anni precedenti.
Il Mef sottolinea che per questa prima dichiarazione è necessario l’invio del modello IMU TASI enc, anche se non sono intervenute variazioni nel corso degli anni.
Dall’anno di imposta 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Obbligo dichiarativo
L’obbligo di presentare la dichiarazione interessa gli enti non commerciali in possesso di uno o più immobili destinati almeno parzialmente all’esercizio, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/92.
In base a questa disposizione, sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), Tuir , destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Per gli immobili ad uso promiscuo, invece, l’esenzione spetta limitatamente alla superficie destinata all’attività no profit.
L’esenzione è rapportata alla proporzione di immobile in cui si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione della superficie immobiliare adibita esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui tale soluzione non sia praticabile, invece l’imposta si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile risultante dal modello.
Gli enti non commerciali che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano nell’esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria, approvata con D.M. 30 ottobre 2012.
Si raccomanda in ogni caso una attenta lettura delle istruzioni e delle FAQ ministeriali.
Versamento IMU/TASI Enti non commerciali
IMU
Si ricorda che il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, ovvero con il Mod. F/24, in tre rate.
Le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, con scadenza
- entro il 16 giugno;
- entro il 16 dicembre;
La terza ed ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta:
entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, ovvero entro il 16/06/2015.
TASI
Per quanto riguarda il versamento della Tasi, poiché il Comune ha deliberato l’aliquota entro il 10 settembre (1 per mille), il versamento deve essere effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari al 50% del tributo complessivamente dovuto:
- entro il 16 ottobre 2014
- entro il 16 dicembre 2014
La terza ed ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta:
-entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, ovvero entro il 16/06/2015.